É entrato in vigore oggi, non senza
polemiche, il decreto sulla conciliazione obbligatoria (o più
propriamente mediazione) che vincola chi intende andare in causa, per
controversie che riguardano determinati ambiti civili, a passare
prima per una mediazione. Resta, ovviamente sempre possibile
procedere per le vie legali classiche qualora la conciliazione
fallisse e non si raggiungesse alcun accordo.
Gli ambiti civili per cui la
conciliazione diviene obbligatoria da oggi riguardano: i diritti
reali, la divisione, le successioni ereditarie, i patti di famiglia,
la locazione e l'affitto di aziende, il comodato, la
responsabilità medica, le diffamazioni a mezzo stampa e, come
abbiamo visto, le controversie inerenti i contratti assicurativi,
bancari e finanziari. Sono escluse dall'obbligo di conciliazione, che
però scatterà fra 12 mesi, le controversi in materia di condominio
e quelle relative al risarcimento danni dei veicoli durante incidenti
stradali. Per queste, comunque la conciliazione rimane facoltativa.
COME ACCEDERE ALLA CONCILIAZIONE
Operativamente da oggi chi si rivolge
ad un avvocato per intentare una causa civile dovrà essere informato
circa l'obbligatorietà della mediazione. L'informazione deve essere
data per iscritto, in modo comprensibile e il documento deve essere
sottoscritto dal cliente e allegato agli atti introduttivi della
causa. Se l'avvocato non segue queste norme, il contratto con il
cliente è annullabile. Per accedere alla conciliazione non è
obbligatorio rivolgersi ad un avvocato, o essere assistiti da un
legale. I consumatori possono rivolgersi, infatti, ad una serie di
organismi riconosciuti e certificati dal Ministero della Giustizia,
che ne attesta i requisiti.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
, possono essere pubblici, come le
camere di commercio e gli ordini professionali, o privati.Il consumatore ha la facoltà di scegliere a chi rivolgersi, ma va sottolineato che gli organismi privati possono avere regolamenti interni che limitano la mediazione a specifiche materie. Diversamente le camere di Commercio, assistono su tutti gli ambiti che prevedono l'obbligatorietà della mediazione. In generale è possibile che la conciliazione avvenga per via telematica, ma questa non deve essere l'unica modalità offerta ai consumatori.
Nella possibilità di scelta del consumatore, vi è però un limite che riguarda le controversie in ambito bancario e finanziario, per le quali la legge prevede che la mediazione venga seguita da organismi precisi. Si tratta nello specifico della Consob, per le controversie in ambito di investimento o gestione del risparmio collettiva, i fondi comuni di investimento), e del l'ABF Arbitro Bancario Finanziario, per le liti che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari
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