Il tema delle garanzie post vendita dei beni di consumo è da sempre spinoso per i consumatori. A più di otto anni dall'entrata in vigore della Normativa, infatti, sono sempre molte le denunce che arrivano alle associazioni dei consumatori da parte di cittadini che vedono violare i propri diritti. Non si contano i casi in cui il venditore del prodotto rimanda i propri doveri alla casa produttrice, oppure richiede il pagamento di alcune spese per mandare il bene in riparazione. Tutto questo nasce sostanzialmente dal fatto che i consumatori non conoscono i propri diritti e dal fatto che i venditori ignorano (in buona fede), o purtroppo fanno finta di ignorare, i propri doveri, approfittando della situazione. Per questo motivo abbiamo deciso di intraprendere un piccolo viaggio nei diritti dei consumatori per chiarie meglio concetti fondamentali come il difetto di conformità e la garanzia legale. A livello normativo queste tutele sono disciplinate dal Codice del Consumo, introdotto dal Decreto Legislativo n. 206 6/9/05, che ha abrogato le precedenti norma inserite nel codice civile (art 1519-bis e seguenti). Nello specifico le nozioni che inseriremo sono reperibili alla parte IV Titolo III Garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo Capo I Della vendita dei beni di consumo ". Essendo l'argomento piuttosto corposo divideremo le nozioni in più articoli.
IL DIFETTO DI CONFORMITÀ
L'Art 129 introduce il difetto di
conformità al contratto per tutti i beni di consumo tranne l'acqua e
il gas (non confezionati) e l'energia elettrica. La norma stabilisce
che il venditore ha l'obbligo di consegnare al cliente beni conformi
al contratto di vendita. Si considerano conformi al contratto di
vendita i beni che risultano:
-
Sono idonei all'uso al quale servono abitualmente i beni dello stesso genere e all'uso voluto dal consumatore, se questo è stato portato a conoscenza del venditore
-
Sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e alle richieste del consumatore
-
presentano le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto anche della pubblicità e delle etichette sul bene
Insomma secondo la normativa non basta
solamente che il bene venduto non presenti difetti fisici ma deve
anche essere ragionevolmente conforme alla richieste del consumatore
e alle promesse del venditore. Il motivo è presto spiegato, in
quanto, il legislatore ha voluto tutelare i consumatori dalla carenza
informativa sul bene, rispetto ai venditori. Si vuole limitare la
possibilità che il venditore approfitti del cliente, vendendo un
bene che non risponde alle esigenze del cliente magari convincendo il
consumatore con informazioni errate.
Ovviamente anche il venditore
viene tutelato. Infatti non è responsabile se il prodotto
differisce
dagli usi voluti dal consumatore, se questi non
sono stati esposti
prima della conclusione della vendita. Non esiste difetto
di
conformità nemmeno nel caso in cui il consumatore
era a conoscenza
del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza,
oppure
se il consumatore ha fornito richieste inesatte al venditore
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
INSTALLAZIONE DI BENI
Il difetto di conformità sussiste
anche per i beni che vengono installati in modo imperfetto dal
venditore (decoder, caldaie, tende da esterno , mobili etc etc) a
condizione che l'installazione sia compresa nel contratto di vendita
del bene e sia sotto responsabilità del venditore (o effettuata da
lui).
Ma c'è di più, il comma 5
dell'articolo 129 del codice di consumo, infatti, stabilisce che
esiste difetto di conformità anche nel caso in cui il prodotto,
concepito per essere installato dal consumatore, sia da questi
installato in modo non corretto a causa di una carenza delle
istruzioni di installazione
SE IL VENDITORE NEGA LA GARANZIA LEGALE
Il venditore non può rimandare la propria responsabilità alla casa madre o a d intermediari, in quanto la legge identifica lui come soggetto responsabile nei confronti dei clienti. Se l'azione del consumatore è legittima il venditore non può esimersi dai suoi obblighi relativi alla garanzia legale dei beni di consumo. Nel caso in cui lo faccia il consumatore potrà inviare al venditore una lettera di messa in mora con ricevuta di ritorno, in cui indicare le proprie contestazioni. Nel caso la cosa non sortisca effetto il consiglio è quello di rivolgersi presso i servizi di conciliazione della Camera di Commercio , o proprietari se il venditore li prevede tramite particolari accordi. Eventualmente è sempre possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria, anche dopo aver fatto ricorso alla conciliazione, nel caso in cui le parti non arrivino ad un accordo.
RISORSE:
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Garanzie Post Vendita: il Difetto di Conformità per i Beni di Consumo | Consumatori | Garanzia Legale | Codice del Consumo | Garanzie post vendita. quali diritti per i consumatori che acquistano beni di consumo
- Da Confconsumatori un'ottima guida sulle garanzie post vendita dei beni di consumo
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CREDIT
Si ringrazia l'utente Michel
Filion
di flickr per l'immagine
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