Il patrocinio gratuito è un istituto
giuridico previsto dalla Costituzione Italiana (art. 24) che consiste
nel diritto ad assistenza legale gratuita per promuovere un giudizio
o per difendersi davanti al giudice, a coloro che non sono in grado
di sostenere economicamente le spese legali. Il principio di base è
quello di assicurare anche a i non abbienti il diritto alla difesa e
a non essere oggetto di torti od abusi solo per il fatto di non aver
mezzi economici per potersi difendere. Il patrocinio a spese dello
stato è ammesso nei processi penali, in quelli civili, in quelli
amministrativi, in quelli tributari. E' ammesso anche nel
procedimento di esecuzione, nei processi di revisione, revocazione,
opposizione di terzo e nei processi di applicazione delle misure di
sicurezza. É valido per ogni grado e fase del processo e davanti ad
ogni giurisdizione (tribunali, corti dappello, corte di
cassazione, magistrati e tribunali di sorveglianza, tribunali
amministrativi regionali, consiglio
di Stato, commissioni tributarie
e corte dei conti).
In questi casi le spese legali e
processuali, saranno liquidate dal giudice al
termine del processo e
pagati dallo Stato.
Per poter accedere al beneficio del
patrocinio a spese dello Stato, come disciplinato dal DPR 115/2002,
occorre avere una capacità reddituale non superiore a 10628,16 euro
(tale soglia viene aggiornata ogni due anni). Per il processo penale
tale soglia di reddito è aumentata di 1032, 91 euro per ogni familiare a
carico. Concorrono a formare questo limite reddituale tutti i redditi
imponibili ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), così come tutti i redditi esenti da Irpef (es indennità
di accompagnamento) e quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a
titolo dimposta o ad imposta
sostitutiva. Qualora l'interessato
viva con la famiglia il reddito si somma a quelli del coniuge e degli
altri familiari conviventi, a meno che questi non sia in causa contro
i familiari. In caso di dichiarazioni mendaci o non veritiere sulla
propria capacità reddituale al fine di accedere indebitamente al
patrocinio gratuito, la legge prevede sanzioni penali gravi
(reclusione da 1 a 6 anni e 8 mesi) e amministrative (multa da 309,87
euro a 1549,37 euro), oltre a ovviamente dover pagare tutte le somme
corrisposte dallo Stato.
il limite reddituale deve essere
presente al momento della richiesta di patrocinio gratuito e deve
permanere per tutta la durata del processo.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
Fatta salva questa condizione sono
ammessi al patrocinio a spese dello stato tutti cittadini italiani e
quelli stranieri e nel processo civile anche gli enti o associazioni
che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività
economica. Per quanto riguarda gli stranieri va fatta però una
precisazione in merito alla regolarità del soggetto. Infatti il
patrocinio gratuito riguarda tutti gli stranieri residenti nel
processo penale, mentre in quello civile sono contemplati solamente
gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al
momento del sorgere del
rapporto o del fatto oggetto del processo da
instaurare.
La domanda per il patrocinio gratuito
deve essere sottoscritta esclusivamente dall'interessato e presentata
prima dellinizio del giudizio o durante il giudizio stesso. La
domanda dovrà contenere l'indicazione del processo le generalità e
il codice fiscale del richiedente (e dei familiari conviventi). Nella
domanda dovrà anche essere dichiarato che si è nelle condizioni
reddituali necessarie per poter accedere all'istituto giuridico
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