La normativa italiana prevede fin dal
1982 una serie di agevolazioni fiscali per l'acquisto di beni
immobili come prima casa. In questo articolo vogliamo fare un po' di
chiarezza su questo tema molto interessante ma che può risultare
anche molto complicato. Cominciamo col dire che per usufruire
delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa non è
necessario che l'immobile acquistato sia destinato ad abitazione
propria e/o dei familiari. Le agevolazioni fiscali riguardano
essenzialmente l'iva, l'imposta di registro , l'imposta catastale e
l'imposta ipotecaria. La legge diversifica le agevolazioni a seconda
che l'acquisto della prima casa venga fatto da un privato (non
soggetto ad iva) o da un'impresa costruttrice o che ha ristrutturato
l'immobile
ACQUISTO DA UN PRIVATO NON SOGGETTO AD IVA
ACQUISTO DA IMPRESA
-
iva al 4% (invece che al 10%)
- Imposta di registro 168 euro (invece che il 7%)
- imposta catastale 168 euro (invece che l'1%)
- imposta ipotecaria 168 euro (invece che il 2%)
Diversamente per gli immobili la cui vendita si conclude oltre 4 anni dalla data di ultimazione dei lavori, le agevolazioni fiscali prevedono
- iva esente
- imposta di registro pari al 3% (invece che il 7%)
- imposta catastale 168 euro (invece che l'1%)
- imposta ipotecaria 168 euro (invece che il 2%)
I REQUISITI PER FRUIRE DEI BENEFICI
Abbiamo visto che non costituisce
requisito essenziale che la prima casa sia adibita ad abitazione
propria e/o dei familiari. E' invece necessario che:
-
la prima casa non deve essere considerata come immobile di lusso. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle case considerate di lusso è necessario fare riferimento al Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1969
.
-
la prima casa sia ubicata nel Comune in cui l'acquirente ha la residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi dalla stipula, o nel Comune dove l'acquirente svolge la propria attività' principale. Questo requisito non è richiesto per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Mentre per i cittadini italiani residenti all'estero (iscritti all'AIRE) deve trattarsi di prima casa posseduta sul territorio italiano. I n caso di comunione legale dei coniugi basta che uno solo dei coniugi abbia la residenza nel Comune dove è ubicato l'appartamento (vedi Corte di cassazione, Sez. tributaria, ordinanza n. 2109 depositata il 28 gennaio 2009
)
-
l'acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà', usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l'immobile da acquistare
-
l'acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà', uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà', su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.
I requisiti 3 e 4 devono essere
attestati con apposita dichiarazione nell'atto di acquisto, assieme
all'impegno di attendere al requisito numero 2 entro i limiti
temporali fissati dalla legge (18 mesi). Qualora queste dichiarazioni
non siano inserite nell'atto di compravendita è possibile rimediare
mediante un atto integrativo.
In presenza dei 4 requisiti le
agevolazioni sull'acquisto della prima casa spettano anche se
l'immobile viene acquistato da un minore non emancipato o da altre
persone incapaci secondo la legge, quali interdetti e inabilitati
ACQUISTO DELLE PERTINENZE
- C/2 (cantina o soffitta)
- C/6 (garage o box auto);
- C/7 (tettoia o posto auto).

Abbiamo visto ieri
L'




