L'Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi interpretativi in merito all'applicazione delle agevolazioni prima casa, attraverso la circolare n. 31/E del 7 giugno. Questi chiarimenti derivano da dei quesiti posti all'Agenzia delle Entrate direttamente dai contribuenti su argomenti limite rispetto alla normativ aufficiale. Per chi volesse dare uno sguardo di insieme sulle agevolazioni prima casa, consigliamo il nostro articolo di approfondimento. Tornando a noi l'Agenzia ha affrontato tre tematiche principali :
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Il trattamento fiscale delle pertinenze destinate a servizio di case di abitazione acquisite senza fruire delle agevolazioni prima casa
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Pertinenza di immobile acquistato prima che fossero istituite le agevolazioni prima casa
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Pertinenza di immobile acquisito allo stato rustico per il quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa
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Acquisto di un nuovo alloggio da accorpare ad altra abitazione per la quale non si è fruito delle agevolazioni prima casa"
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La Vendita dellimmobile agevolato prima dei cinque anni e successivo acquisto dellabitazione principale
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Requisiti dellimmobile oggetto del riacquisto
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Riacquisto di immobile sito fuori dal territorio nazionale
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PERTINENZA DI IMMOBILE ACQUISTATO PRIMA DELL'ISTITUZIONE DEI BENEFICI "PRIMA CASA"
L'Agenzia chiarisce che anche in caso di acquisto di una pertinenza (cucina, garage,etc ..) destinata a servizio di un'abitazione, per la quale non si è usufruito dei benefici perché non ancora introdotti dalla normativa (ante 1982) è possibile usufruire delle agevolazioni. La normativa di riferimento(punto 3, nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, parte prima,allegata al Tur) e la prassi di riferimento (circolare 19/2001)escluderebbero il beneficio, in quanto le pertinenze sono agevolabili solo se l'abitazione è stata oggetto di benefici prima casa. Tuttavia l'Agenzia ha spiegato che l'obiettivo del legislatore con l'introduzione dei benefici prima casa era (ed è) quello di agevolare l'acquisto di immobili (non di lusso) e delle pertinenze, per cui il beneficio può essere applicato anche in questi casi.
PERTINENZA DI IMMOBILE NON"AGEVOLATO" PERCHÉ ACQUISTATO ALLO "STATO RUSTICO"
L'agenzia chiarisce che sono ammesse le agevolazioni prima casa per l'acquisto di una pertinenza di un'abitazione principale per la quale non si è usufruito delle agevolazioni, in quanto acquistata da privati allo stato rustico.
L'Agenzia sottolinea che mentre per i trasferimenti soggetti a Iva il DPR 26 ottobre 1972, n. 633,contempla tra le abitazione che possono godere delle agevolazioni quelle non di lusso, ancorché non ultimate, niente è previsto per i trasferimenti soggetti all'imposta di registro. Lapplicazione dei benefici prima casa agli immobili in corso di costruzione è stata però riconosciuta in via interpretativa dallamministrazione finanziaria con la circolare n. 19/E del 1° marzo 2001. In questo caso, però, l'acquirente deve dichiarare, nell'atto di acquisto della pertinenza, di essere in possesso dei requisiti di legge al momento del rogito.
AMPLIAMENTO DI ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E' USUFRUITO DEI BENEFICI PRIMA CASA
In questa situazione il contribuente intende comprare un immobile per ampliare l'abitazione principale che è stata acquistata senza l'applicazione delle agevolazioni prima casa, perché l'utente non era in possesso dei requisiti. L'Agenzia delle Entrate, ricordando alcuni casi simili in cui prassi e giurisprudenza hanno riconosciuto l'applicazione del beneficio, si è espressa in modo favorevole alla fruizione delle agevolazioni. Anche in questo caso prevale la considerazione che la volontà del legislatore sia quella di favorire gli interventi destinati al miglioramento delle condizioni di utilizzo della prima casa. L'unica condizione all'applicabilità di questa disposizione è che l'immobile acquisto per l'ampliamento dell'abitazione principale non sia di lusso.
VENDITA ENTRO IL LIMITE DEI CINQUEANNI:NECESSARIO IL RIACQUISTO ENTRO L'ANNO
L'Agenzia chiarisce che permangono i benefici prima casa nel caso in cui un contribuente venda un immobile agevolato prima che siano trascorsi cinque anni e ne riacquisti uno entro l'anno da adibire ad abitazione principale, anche se nel frattempo è entrato in possesso di un nuovo immobile. Il riacquisto entro un anno dall'alienazione è necessario per non dover restituirei benefici usufruiti (più le sanzioni del 30%) al tempo dell'acquisto della prima casa. Non è quindi d'ostacolo al mantenimento del regime di beneficio l'entrata in possesso (anche a titolo oneroso) di un altro immobile sito nello stesso comune
E, però, indispensabile che ilnuovo immobile acquistato sia utilizzato come dimora abituale del contribuente.
VENDITA ENTRO IL LIMITE DEI CINQUE ANNI E RIACQUISTO ALL'ESTERO
[Via: Circolare n. 31/E ] |
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RISORSE:
CREDIT
Si ringrazia l'utente jefsafi
di flickr per l'immagine
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