In un nostro recente articolo abbiamo
affrontato il tema delle agevolazioni
fiscali relative all'abitazione principale. Oggi torniamo
sull'argomento per approfondire il discorso relativamente alle
agevolazioni fiscali che la normativa prevede per gli inquilini in
affitto nell'abitazione principale. Cominciamo col dire che la normativa
(Testo Unico delle Imposte sui Redditi, Tuir, art 16) prevede
quattro diverse tipologie di detrazione per i contribuenti che vivono
in affitto. Tutte le agevolazioni sono correlate in modo
proporzionale al reddito complessivo del contribuente in affitto per
il periodo di destinazione dell'immobile ad abitazione principale. Se
il contratto di affitto prevede diversi soggetti intestatari, ognuno
di essi avrà diritto alla detrazione pro quota, in ragione del
reddito complessivo.
Le quattro agevolazioni non sono cumulabili
per lo stesso periodo, per cui qualora un contribuente abbia diritto
a più agevolazioni, questi potrà usufruire solamente di una di
queste. E' però diritto del contribuente scegliere di usufruire, se
ne ha i requisiti , dell'agevolazione a lui più vantaggiosa. La
normativa prevede anche che un contribuentie in possesso dei
requisiti per poter usufruire di più agevolazioni, possa usufruirne
in periodi diversi dell'anno. Ad esempio nel caso in cui il
contribuente cambi ad un certo punto dell'anno abitazione principale
e tipologia di contratto di locazione.
Le quatto detrazioni previste
riguardano:
- La generalità dei contratti
- I contratti concordati
- I dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro
- I giovani in affitto tra i 20 e i 30 anni
RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE
L'attribuzione dell'agevolazione IRPEF
può essere richiesta dai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati
(compresi i pensionati), direttamente al proprio datore di lavoro o
ente pensionistico (sostituto d'imposta) in sede di effettuazione
delle operazioni di conguaglio. Per aver diritto allo sconto i
contribuenti devono rilasciare una dichiarazione in cui indicano:
- gli estremi di registrazione del contratto di locazione
- il possesso dei requisiti necessari per fruire della detrazione
- il numero dei mesi per i quali l'immobile è stato adibito ad abitazione principale
- l'assenza di redditi ulteriori rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati.
I contribuenti titolari di altri redditi applicano la detrazione in sede di dichiarazione dei redditi. Allo stesso modo procedono anche i lavoratori dipendenti che non hanno ricevuto il beneficio fiscale dal sostituto d'imposta
DETRAZIONI
PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE
Normativa di riferimento: TUIR, art
16, comma 1
Spetta una detrazione al contribuente
che abita in un appartamento con qualsiasi tipologia di contratto di
locazione, ad esclusione dei contratti stipulati in deroga alla
disciplina delle locazioni abitative dettata dalla legge 431/1998
(come ad esempio gli immobili vincolati come beni culturali). Sono
ammessi perciò sia sia i contratti a canone libero (di durata minima
4 anni + 4 di rinnovo automatico) sia quelli "concordati",
sia ancora quelli di durata transitoria (ad esempio, per gli studenti
universitari fuori sede). Per quanto riguarda gli studenti fuori sede, si vede l'approfondimento sulla detrazione fiscale del 19% delle spese sostenute per il canone d'affitto.
La misura della detrazione è pari a:
- 300 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 150 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e inferiore a 30.987,41 euro.
DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI
LOCAZIONE CONCORDATI
Normativa di riferimento: TUIR, art 16,
comma 1
Spetta una detrazione al contribuente
che abita in un appartamento adibito ad abitazione principale in
forza di contratti stipulati o rinnovati in base agli accordi
definiti a livello locale tra le associazioni dei proprietari e
quelle degli inquilini (locazioni a canone "convenzionale"
o "concordato"). In assenza di accordi in sede locale,
l'agevolazione spetta ugualmente se i contratti rispettano le
condizioni fissate dalla legge 413/1998.
La misura della
detrazione è pari a:
- 495,80 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 247,90 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e inferiore a 30.987,41 euro.
DETRAZIONI PER I DIPENDENTI TRASFERITI
PER MOTIVI DI LAVORO
Normativa di riferimento: TUIR, art 16,
comma 1-bis
Spetta una detrazione per i soli
lavoratori dipendenti che abbiano trasferito o debbano trasferire la
propria residenza per motivi lavorativi, in un nuovo immobile in
affitto, adibito come abitazione principale e sito nel nuovo comune di
lavoro o in uno limitrofo. Due le caratteristiche principali di
questo beneficio:
- La detrazione è valida per i primi tre anni dalla data di trasferimento della residenza.
- Il nuovo comune deve distare almeno 100 chilometri da quello precedente e, comunque, trovarsi in un'altra regione.
La detrazione non spetta ai lavoratori
assimilati ma solamente a quelli dipendenti, anche neoassunti, ovvero
coloro che trasferiscono la residenza a seguito di un contratto di
lavoro appena stipulato. Qualora il contribuente perda la qualifica
di lavoratore dipendente, non avrà più diritto all'agevolazione a
partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui si verifica
la circostanza.
La misura della detrazione è pari a:
- 991,60 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- 495,80 euro, se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,71 euro e inferiore a 30.987,41 euro.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
DETRAZIONI PER I GIOVANI INQUILINI DI
ETÀ COMPRESA TRA I 20 E I 30 ANNI
Normativa di riferimento: TUIR, art 16,
comma 1-ter
Spetta una detrazione ai giovani
inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un
qualsiasi contratto di locazione tra quelli ammessi dalla legge
431/1998, per un immobile e da destinare a propria abitazione
principale.
Quattro le condizioni fondamentali per aver diritto alla
detrazione:
- I contratti di locazione per i quali i giovani contribuenti hanno diritto alla detrazione sono quelli a partire dal 2007
- il reddito dei contribuenti che possono usufruire della detrazione non deve essere superiore a 15.493,71 euro.
- La casa presa in locazione non deve rappresentare l'abitazione principale dei genitori o delle persone a cui i giovani sono stati affidati
- Il requisito anagrafico deve sussistere per tutto il periodo per cui è ammessa la detrazione
La detrazione è ammessa per i primi
tre anni è ammonta a 991,60 euro. Il requisito. Per quanto
riguarda i giovani che compiono 30 anni, si considera valido l'anno
d'imposta in cui i contribuenti compiono gli anni, indipendentemente
dal giorno in cui cade il compleanno.
[Via:FiscoOggi.it ] |
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RISORSE:
CREDIT
Si ringrazia l'utente angelsk
di flickr per l'immagine
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