Le Reti di Impresa rappresentano forme
di coordinamento di natura contrattuale (Contratto di Rete),
destinate in particolar modo alle Piccole e Medie Imprese che
vogliono aumentare la propria massa critica e peso sul mercato, senza dover passare per fusioni o acquisizioni, ma rimanendo soggetti
giuridici indipendenti. Si tratta di un'opportunità decisamente
interessante soprattutto in un tessuto produttivo come quello
italiano, dove, secondo i dati Istat, il 95% delle imprese attive
presenta un numero
di addetti al di sotto delle 10 unità. Un dato tra i più
elevati dell'Unione Europea, che assegna al nostro paese il quarto
posto per numero di imprese rispetto alla popolazione. Ma se ciò
è indice di forte vitalità economica, pone dei forti limiti per
quanto riguarda la competitività soprattutto internazionale, limita
lo sfruttamento delle economie di scala e riduce la forza
contrattuale dei piccoli imprenditori sia nei confronti del sistema
creditizio che nei confronti dei clienti. Per quanto riguarda
quest'ultimo punto, nella recente relazione generale di
Confartigianato, il presidente Giorgio Perrini, ha sottolineato che
le piccole imprese italiane hanno maggiori problemi di gestione
della cassa, perchè costrette a subire con maggior passività, il
meccanismo
dei ritardi dei pagamenti, sia da parte della Pubblica
Amministrazione che dalle grandi imprese. L'alternativa sarebbe
infatti, rischiare di perdere il cliente.
Per questi motivi la crescita
dimensionale offerta dalle reti di impresa può costituire un'ottima
soluzione per superare limiti strutturali e per conferire benefici
gestionali, commerciali, finanziari, amministrativi e fiscali.
Infatti, come ha sottolineato anche il Ministro Tremonti, nella
presentazione del decreto sulle reti di impresa, questo tipo di
contratto consente alle imprese di: presentarsi insieme dal fisco,
in banca, all'estero pur rimanendo libere e singole.
IL CONTRATTO DI RETE E LA CREAZIONE DI
UNA RETE DI IMPRESE
Consiste in un contratto di
aggregazione tra imprese con comunione di scopo, che, come abbiamo
detto non crea un nuovo soggetto giuridico né una nuova attività
dimpresa rispetto a quella dei soggetti aderenti al contratto. La
rete perciò non gode di personalità giuridica, che rimane in capo
ai singoli soggetti giuridici che aderiscono al contratto, ma è
iscritta al registro delle imprese e può disporre di un patrimonio
proprio.
Per la realizzazione dello scopo comune
le imprese devono stabilire un programma comune di rete. Tre sono le
tipologie che le imprese aderenti alla rete possono svolgere:
- collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti allesercizio delle imprese aderenti
- scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica
- esercizio in comune di una o più attività rientranti nelloggetto delle imprese aderenti.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
Il contratto di rete può essere
stipulato da tutti i soggetti che svolgono attività di impresa,
siano essi imprenditori individuali, società di persone,
società di capitali, consorzi e cooperative.
Non è prevista nessuna limitazione di tipo dimensionale, né per
quanto riguarda l'ambito di attività.
Il contratto di rete che da vita ad una
rete di imprese deve essere stipulato per atto pubblico o per
scrittura privata autenticata. La normativa prevede che la stipula di
un contatto di rete possa essere accompagnata dall'istituzione di un
fondo patrimoniale comune e di un organo comune
che abbiano il compito di gestire lesecuzione del contratto
di rete. Tali elementi sono facoltativi, ma la creazione di un fondo
patrimoniale comune risulta essenziale per laccesso
all'agevolazione fiscale prevista per le reti di impresa.
Tale agevolazione fiscale prevede che non
concorre alla formazione del reddito imponibile dellimpresa
aderente a un contratto di rete la quota degli utili dellesercizio
destinata al fondo patrimoniale comune e per tale via alla
realizzazione degli investimenti specificamente previsti dal
contratto di rete.
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