Circa due mesi fa abbiamo introdotto il Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, una misura
predisposta dal Governo Prodi (legge 244/2007, finanziaria 2008) ed
entrata in vigore con tremendo ritardo. La data ufficiale di partenza
era il 2 di settembre, poi spostata al 15 di novembre, giorno in cui
si potranno cominciare ad inviare le domande di richiesta di
sospensione.
Sul sito del Ministero del tesoro è
possibile trovare il modulo
da utilizzare
per chiedere alla banca che ha concesso il mutuo,
la sospensione temporanea del pagamento delle rate. Questo beneficio,
lo ricordiamo, è subordinato al possesso di specifici benefici
delineati dal decreto del ministero dellEconomia e delle Finanze
132 del 21 giugno, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18
agosto. Ripercorriamo sinteticamente i requisiti per poter accedere
al Fondo di Solidarietà.
REQUISITI
L'ammissione all'agevolazione è
riservata a coloro che hanno in corso un finanziamento per acquistare
l'abitazione principale non di lusso. Per quanto riguarda i parametri
economici per l'accesso al fondo, i beneficiari devono avere un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a 30mila euro e il finanziamento erogato non deve superare
i 250mila euro. Il soggetto che intende presentare la domanda deve
essere in possesso dei requisiti al momento della presentazione. In
caso di mutuo cointestato è sufficiente per la concessione della
sospensione che solo uno dei mutuatari sia in possesso dei requisti,
a patto che al momento della richiesta, gli altri cointestatari
diano il proprio consenso. La sospensione, infatti, in questi casi
varrà per l'intero importo della rata.
Oltre a questi requisiti soggettivi,
occorre anche che il beneficiario abbia anche dei motivi oggettivi,
tali da giustificare l'impedimento ad assolvere gli impegni presi con
l'istituto di credito. Per cui i requisiti oggettivi sono:
-
perdita del lavoro dipendente a tempo indeterminato o fine del contratto di lavoro parasubordinato (o assimilato) senza aver trovato una nuova occupazione nei tre mesi successivi
-
decesso o sopravvenienza di condizioni di non autosufficienza di un componente della famiglia che percepisce almeno il 30% del reddito complessivo dellintero nucleo convivente
-
spese mediche (o per assistenza domiciliare) documentate non inferiori a 5mila euro
-
spese di manutenzione o ristrutturazione (assolutamente necessarie) sempre per importi non inferiori a 5mila euro
-
aumento della rata del mutuo a tasso variabile di almeno il 25%, in caso di pagamenti semestrali, e del 20%, nellipotesi di rate mensili.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
La sospensione può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di diciotto mesi, durante i quali non saranno applicati interessi di mora, oneri di commissioni o di istruttoria.
TEMPI NECESSARI
Una volta acquisita la documentazione,
la banca avrà 10 giorni di tempo per inviarla al Fondo di
solidarietà, indicando i costi dell'operazione. Il Fondo che è un
soggetto giuridico gestito da una società a capitale interamente
pubblico, esaminerà il caso e fornirà leventuale nullaosta
allistituto di credito entro 15 giorni. Ricevuto il nullaosta
l'istituto di credito avrà cinque giorni per informare il
beneficiario. Tutta l'operazione necessita, dunque , un mese di
tempo.
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RISORSE:
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