Dal 1 novembre sono in vigore alcune nuove disposizioni in tema di valute (tecniche ed economiche) su assegni bancari e circolari, e bonifici.Ma facciamo un piccolo passo indietro. Cosa si intende per valuta e per disponibilità delle somme versate (ricevute) attraverso assegni bancari e circolari (e bonifici)? Quando un assegno viene versato sul proprio conto corrente, la banca prevede che la somma riferibile al titolo sia in grado di produrre interessi creditori dopo un numero variabile di giorni (la c.d. valuta in senso stretto, o valuta economica). Questo termine non va però confuso con leffettiva disponibilità della somma versata con il titolo (la c.d. valuta tecnica, o disponibilità delle somme), che coincide solitamente con un termine più lungo del primo nella misura di 1-3 giorni lavorativi. Grazie alle novità introdotte con larticolo 2 del d.l. 78/2009 (il c.d. Tremonti Ter, poi convertito con la legge 102/2009), in Italia vi sarà per la prima volta una regolamentazione sui termini di valuta e di disponibilità delle somme versate con assegni (e ricevute attraverso bonifici): Una novità che IlSole24Ore, ha definito come una "mini rivoluzione", che pone fine alla libertà di ogni banca di stabilire i propri termini di valuta. Ma in cosa consiste questa innovazione?
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Si ringrazia l'utente
CarbonNYC
di flickr per l'immagine
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