A differenza di altre soluzioni finanziarie la cessione del quinto non implica la necessità di fornire all'istituto di credito garanzie aggiuntive oltre alla stabilità del proprio posto di lavoro. E' tuttavia prevista la stipula di una copertura assicurativa volta a garantire all'intermediario finanziario il completo rimborso anche nei casi di perdita di lavoro (assicurazione "rischio impiego") o di decesso o invalidità permanente del lavoratore (assicurazione "rischio vita"). Questultima polizza ha ovviamente una maggiore incidenza nella richiesta da parte dei pensionati. Nel caso di dimissioni o di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a trattenere ogni somma maturata dal dipendente durante gli anni di servizio e a versarla alla Banca o alla finanziaria che ha concesso il finanziamento. È inclusa in questo importo non solo il Tfr, la liquidazione maturata durante gli anni di servizio ma anche lultimo stipendio, tredicesima e, dove prevista, la quattordicesima e le ferie non godute.
Listituto di credito utilizzerà il Tfr per estinguere totalmente o parzialmente il debito residuo. Ma nella maggior parte dei casi, sia per gli importi elevati sia per scarsa anzianità di servizio, il Tfr non è sufficiente a coprire limporto quindi entra in gioco lassicurazione, che provvede a sanare il debito con la società finanziaria o la banca che ha concesso il prestito. A questo punto per lex-dipendente si aprono due possibilità:
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Il debitore ha trovato un nuovo impiego: la Banca prenderà accordi con il lavoratore concedendogli la possibilità di continuare a rimborsare il prestito addebitando la rata sulla nuova busta paga senza alterarne limporto. Il passaggio della cessione del quinto alla nuova amministrazione non rappresenta un sinistro quindi non comporta alcuna segnalazione alle Banche Dati delle centrali rischi.
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Il debitore resta disoccupato: in questo caso lassicurazione provvederà a coprire il finanziamento solo se la causa della perdita del posto di lavoro non è imputabile al lavoratore come nel caso di fallimento della società. Ma se la causa della perdita del posto dipende in qualunque modo dal comportamento del lavoratore, come nel caso delle dimissioni o del licenziamento per giusta causa, allora lassicurazione non pagherà limporto residuo del finanziamento.
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