Dopo aver parlato di sicurezza
degli impianti domestici alimentati a gas, torniamo
sull'argomento per segnalare un'importante chiarimento fornito
dall'Agenzia delle Entrate. Con la risoluzione n. 108/E l'Agenzia ha
chiarito i termini del trattamento tributario del servizio di
somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di
condomini e cooperative. Nello specifico laliquota agevolata al
10% si applica, fino al tetto massimo di 480 metri cubi annui,
calcolato tenendo conto dei consumi energetici di ogni singolo
appartamento e non dellintero edificio.
Di conseguenza, la soglia massima non
si applica ai consumi di tutto ledificio nel suo complesso, ma
alle
singole utenze di ogni unità abitativa, per cui si moltiplica
per il numero degli appartamenti il cui sistema di riscaldamento è
allacciato allimpianto centralizzato. Fatto salva la condizione
che il gas serva per usi civili, ovvero utilizzato tra le mura
domestiche per il riscaldamento, la cottura di cibi e la produzione
di acqua calda.
Superata la soglia limite di 480 metri
cubi annui, i consumi sono invece tassati con aliquota ordinaria del
20%, come previsto dal nuovo regime che ha recepito nellordinamento
nazionale la direttiva europea 2003/96/CE, che stabilisce che la
tassazione dei prodotti energetici e dellelettricità non dipende
più dalla tipologia di utilizzo, ma dallentità del consumo.
Questo chiarimento ha importanti
risvolti sia per i consumatori che per i gestori che possono così
ottenere la restituzione dellIva versata in eccesso. I primi
possono rivolgersi direttamente al gestore del servizio per chiedere
il rimborso della maggiore imposta addebitata in bolletta, mentre le
società che erogano il gas hanno lopportunità di recuperare
lIva applicata nella misura ordinaria del 20% e, successivamente,
versata allErario.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
I gestori, invece potranno recuperare l'imposta entro due anni dalla data del versamento solo a condizione che dimostrino a loro volta di averla effettivamente restituita agli utenti. Questa soluzione permette da un lato la neutralità del tributo e dall'altra parte evita il rischio che i gestori si arricchiscano indebitamente, ottenendo il rimborso dell'Iva non restituita ai clienti.
[Via: risoluzione n: 108/E ] |
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