Secondo l'ultimo rapporto Istat
disponibile (2008), in Italia la percentuale di lavoratori non
regolari è pari all'11,9% del totale . Un dato molto significativo
della situazione lavorativa italiana che potrebbe subire una decisa
diminuzione nel prossimo futuro. Entra, infatti, in vigore domani la
legge 4 novembre 2010, n. 183 (Collegato Lavoro) che affronta diversi
temiatiche lavorative tra cui anche quella relativa al lavoro irregolare. A
tal proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha
diramato la circolare n. 38 del 12 novembre, in cui sono
indicate le prime istruzioni operative in materia di sanzioni contro
il lavoro sommerso ai sensi dell'articolo 4 del Collegato Lavoro.
In materia di sanzioni è stata
introdotta una maxisanzione connessa all'impiego di personale
subordinato in nero, mentre in caso di rapporti di lavoro instaurati
con lavoratori autonomi e parasubordinati rimangono in vigore le
medesime sanzioni. Col termine maxisanzione il Ministero ha inteso
sottolineare la misura aggiuntiva dell'ammenda rispetto a quelle
previste per la manodopera irregolare.
La circolare chiarisce che il
presupposto di individuazione del lavoro sommerso è costituito
dall'impiego di lavoratori in assenza di comunicazione preventiva di
instaurazione del rapporto di lavoro. La mancata comunicazione
preventiva al Centro per l'Impiego perciò costituisce l'elemento
indicatore di lavoratori in nero e fa scattare la maxisanzione. Per
le altre tipologie di rapporto subordinato, dove non è richiesta la
comunicazione al Centro per l'Impiego, è comunque prevista la
maxisanzione qualora non vengano formalizzati gli adempimenti previsti nei confronti del
lavoratori.
Un aspetto molto importante del
Collegato Lavoro riguarda l'ampliamento dei soggetti che possono
comminare la maxisazione. Questa prerogativa che in passato spettava
solo agli ispettore della direzione provinciale del lavoro è stata
estesa anche a tutti gli altri organi di vigilanza che effettuano
controlli in materia di lavoro, fisco e previdenza ( es. INPS,
Agenzia delle Entrate, INAIL, Agenzia delle Dogane, Guardia di
Finanza etc etc)
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PREVIDENZIALI
Sono previste due sanzioni per il
datore di lavoro.
COLLEGAMENTI SPONSORIZZATI
La seconda riguarda il caso in cui il datore di lavoro abbia regolarizzato il lavoratore solo successivamente alla data di effettiva instaurazione, facendogli svolgere il lavoro in nero solo per un periodo. In questo caso la sanzione è attenuata e varia da mille a 8mila euro, con l'aggiunta di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo.
Per quanto riguarda le sanzioni civili previdenziali connesse all'evasione dei contributi e dei premi per il lavoratore irregolare, la normativa prevede in entrambi i casi che l'importo delle stesse sia aumentato del 50%.
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